E’ on line il nuovo numero di CENTOUNDICI, la rivista della Camera Penale di Roma.
martedì
mag 15, 2012
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martedì
mag 15, 2012
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mercoledì
mag 9, 2012
martedì
mar 27, 2012
lunedì
set 26, 2011
ROMA – CORTE DI APPELLO PENALE – AULA EUROPA
VIA ROMEO ROMEI
PROGRAMMA:
avv. Gian Domenico Caiazza – IN RICORDO DI ORESTE
INTERVENTI:
dott. Giorgio Santacroce – Presidente della Corte di Appello di Roma
avv. Pasquale Ciampa - penalista, socio CPR
dott. Oliviero Beha - giornalista e scrittore
avv. Valerio Spigarelli – Presidente UCPI
avv. Francesco Petrelli – Direttore del Centro Studi “Alberto Pisani”
martedì
ott 18, 2011

L’Asse Alemanno / Di Pietro / Maroni, ricompattandosi nel comune e genetico autoritarismo che supera ed annulla ogni contingente posizionamento politico, ha trovato la sua magica parola d’ordine: “Rivogliamo la Legge Reale”.
E così, dall’immigrazione agli stupefacenti, dal tifo da stadio ai disordini di piazza, la soluzione è sempre la stessa : più manette, più condanne, più carcere; meno diritti, meno garanzie, meno difesa.
E questo con soave leggerezza, ed altrettanta demagogia, mentre le patrie galere -strapiene di disgraziati indecentemente ammassati- stanno collassando nell’indifferenza generale (qualche digiunatore a parte).
Si vedrà presto se, almeno stavolta, “i giuristi” avranno qualcosa da dire, o prevarranno i soliti “egoismi vestiti da sofismi” che da troppo tempo, interessati solo ad ottenere facili consensi calpestano i fondamentali diritti di libertà.
La Camera Penale di Roma
giovedì
ott 20, 2011
sulle dichiarazioni del dott. Pezzuto, portavoce del ministro Brunetta, circa l’impegno che la CPR non avrebbe onorato nel fornire “le postazioni per la consultazione degli atti digitali presso il Tribunale di Roma”
osserva
la preziosa partecipazione della CPR, riconosciuta ed apprezzata per la qualità e competenza degli interventi all’interno del gruppo di lavoro sulla digitalizzazione degli atti processuali, è stata prestata nella fase di sperimentazione del sistema informatizzato.
Nella fase di elaborazione della proposta di sperimentazione, gli avvocati della Camera Penale di Roma si sono impegnati a contribuire al progetto, peraltro senza indicazioni precise, a condizione che il sistema fosse a regime.
La condizione tuttora non si è verificata, anzi, la sperimentazione è da tempo interrotta, certamente non per la insinuata inadempienza della CPR ma per ragioni che vanno cercate altrove.
Attualmente, permangono le difficoltà operative che, in sede di lavori preparatori, gli avvocati della Camera Penale di Roma hanno evidenziato quali insuperabili ostacoli alla consultazione informatica degli atti, primo tra tutti la navigabilità, sperimentata per qualche tempo all’ufficio GIP, ma non replicata in altri uffici secondo la prevista progressione della sperimentazione.
Si invita pertanto il portavoce del ministro Brunetta, dott. Pezzuto, a rettificare in tal senso le sue dichiarazioni.
Roma, 20 ottobre 2011
La Camera Penale di Roma
giovedì
nov 10, 2011
giovedì
nov 17, 2011
lunedì
nov 21, 2011
Il Direttivo della Camera Penale di Roma,
LETTO
il verbale dell’udienza del 27 ottobre 2011 (comunicato alla CPR per le opportune valutazioni in data 16 novembre 2011) nel quale si legge che il Giudice, a seguito del mancato consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, emette la seguente ordinanza “preso atto del comportamento processuale che sarà valutato..in caso di condanna ai sensi degli art.133 e 62 bis cp.”,
OSSERVA
quanto è dato leggere nel verbale di udienza rappresenta un gravissimo episodio di coartazione della funzione difensiva;
la prospettata “sanzione punitiva” per il mancato consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura da parte del Difensore, è segnale inequivocabile di un generalizzato atteggiamento culturale di fastidio nei confronti della attività difensiva, sempre più ritenuta di ostacolo al celere andamento della attività giudiziaria;
nel caso in esame la portata “intimidatoria” del provvedimento è ancor più grave laddove si consideri che destinatario finale di tale inopinata decisione sarà il cittadino-imputato, sanzionato non solo per le sue eventuali responsabilità ma anche per le non gradite scelte processuali adottate dal Difensore nel suo interesse;
simili inaccettabili comportamenti rappresentano una indebita ed illegittima ingerenza da parte del Giudice nella sfera di autonomia ed indipendenza dell’attività difensiva, funzione garantita dall’art.24 della Costituzione e dall’ordinamento giudiziario, sempre più mortificata da cattive prassi che, in ossequio ad una distorta interpretazione del principio di ragionevole durata del processo, finiscono per neutralizzare le garanzie che il nostro ordinamento affida alla tutela del Difensore;
DELIBERA
di adottare tutte le più opportune iniziative per denunciare, nelle forme previste e nelle sedi competenti, quanto sopra descritto;
al fine di esprimere solidarietà alla collega, la presenza dei consiglieri del Direttivo alla prossima udienza del 19 dicembre 2011, data di rinvio del processo, nella quale il Difensore nominato, che pure aveva rappresentato per quella data un impedimento – non tenuto in considerazione da parte del Giudice – sarà sostituito dal Presidente della Camera Penale di Roma;
di invitare la Giunta dell’Unione delle Camere Penali a promuovere un monitoraggio, al fine di verificare se comportamenti come quello oggi denunciato siano adottati anche in altri distretti del territorio nazionale come sembrerebbe emergere anche dalle indicazioni fornite da altre Camere Penali Territoriali nella manifestazione nazionale del 17 novembre 2011.
Roma, 18 novembre 2011
Il direttivo
martedì
nov 22, 2011
Il fatto è grave, come ognuno può vedere, perché il giudice in questo modo sanziona l’esercizio di un diritto, per giunta su una scelta tecnica del difensore. Ma lo è ancor più perché il giudice non ha esitato a metterlo per iscritto, dimostrando di non percepire la portata regressiva, sul piano delle regole processuali e di civiltà, di questo tipo di decisione.
Tutto questo già basterebbe, ma da ultimo l’Anm, sia nelle sue espressioni territoriali che in quella nazionale, sembra non volersi far mancare nulla. Per cui, di fronte alla pubblica denuncia fatta dalla Camera Penale di Roma che ha giustamente criticato la decisione in questione affiggendo un manifesto con la fotocopia del provvedimento in questione, reso nel corso di una udienza pubblica, la sezione romana della stessa ha elevato una veemente nota di protesta perché …. non è stato oscurato il nome del giudice, violando la privacy di quest’ultimo ed esponendolo alla pubblica gogna.
Ancora una volta, come già in occasione dell’astensione della scorsa settimana, l’Anm guarda il dito ed evita di guardare la luna.
Come al solito ANM evita di rispondere ma la domanda che si pone è chiara: cosa pensate di una frase del genere? E’ lecito che in caso di mancato consenso alla lettura degli atti ciò produca l’avvertimento, a verbale, che la cosa avrà conseguenze sul trattamento sanzionatorio per l’imputato? E soprattutto, se così fosse al termine del processo, di che cultura parliamo: della giurisdizione o della intimidazione?
Le ragioni dell’astensione, e quindi della difesa del diritto di difesa, trovano in questo sconcertante episodio un’ulteriore conferma.
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La delibera del Direttivo della CPR sulla vicenda “rinnovazione degli atti”
La risposta del Presidente CPR all’ ANM-Roma
segue agenzia… More
lunedì
nov 21, 2011
Il Presidente della CPR risponde all’ANM-Roma
Ancora una volta l’ANM – sezione di Roma – difende il magistrato tout court senza spendere nemmeno una parola sulla gravità del provvedimento adottato dal giudice.
La difesa corporativa che anima il contenuto del comunicato, punta l’attenzione sulla omissione del nome dell’imputato e non di quello del giudice (e l’avvocato?), dimenticando che il rispetto della legge sulla privacy, impone l’omissione dei dati sensibili dell’imputato.
Ben altro è invece la paternità di un atto pubblico che, in quanto nota, DEVE ESSERE COMUNICATA, non sussurrata ipocritamente nei corridoi, perché non venga operata una facile ed indiscriminata generalizzazione.
La gogna non può ovviamente riguardare la persona ma l’espressione di un atteggiamento culturale della Giurisdizione che ispira quel provvedimento, grave per la sua portata “intimidatoria”; per la ingerenza nella sfera di autonomia ed indipendenza dell’attività difensiva; per la prospettazione di una “sanzione punitiva” conseguente alle scelte processuali operate dal difensore.
Questo avremmo voluto leggere.
Il Presidente della Camera Penale di Roma
venerdì
nov 25, 2011
Il Direttivo della Camera Penale di Roma
Premesso che:
in data 23 Novembre, a seguito di un invito e di un incontro con il Presidente del Tribunale Dr. De Fiore, il Presidente della Camera Penale ha ricevuto una lettera con la quale il Dr. De Fiore rappresenta di avere ricevuto delle osservazioni da parte della dott.ssa Tondin con le quali la stessa chiarisce che il proprio intento non è mai stato quello, che pur emerge dalla sintetica verbalizzazione, di voler condizionare le scelte del difensore. La dottoressa Tondin ha affermato, infatti, che non avrebbe inteso collegare alcun tipo di conseguenza, sotto il profilo della pena, al mancato consenso alla rinnovazione degli atti. Il giudice ha precisato che unico suo intendimento era di voler rappresentare che, in alcuni casi, il consenso alla rinnovazione degli atti può essere valutato, nell’ambito del più generale comportamento processuale, ma solo in termini favorevoli all’imputato e giammai in termini negativi.
Prendiamo atto della interpretazione che il giudice ha inteso offrire della propria ordinanza.
Dall’incontro avuto e dai chiarimenti verbali ricevuti, il Presidente del Tribunale ha peraltro condiviso la necessità che anche un siffatto orientamento, che in ogni caso la Camera Penale non potrà mai condividere, venga criticamente rivalutato.
Preso atto dei chiarimenti offerti e della rassicurazione che tali comportamenti non avranno mai più a ripetersi, il Direttivo ha deciso quanto segue:
- viene sospesa ogni iniziativa nei confronti del magistrato;
- la CPR monitorerà che tali rassicurazioni siano rispettate nella applicazione concreta da parte dei Giudicanti, invitando tutti i colleghi a segnalare eventuali ulteriori episodi simili;
- qualora si dovessero verificare altri episodi come quello denunciato, le iniziative della CPR riprenderanno il loro corso, al fine di assicurare che il diritto di difesa in alcun modo sia compresso o condizionato;
- propone di organizzare a breve un incontro dibattito al fine di affrontare i temi giuridici della rinnovazione degli atti e della libertà delle scelte difensive.
Roma, 23 novembre 2011
venerdì
dic 2, 2011
Ancora una volta la Camera Penale di Roma denuncia un grave episodio di violazione del diritto di difesa, accaduto il 27 ottobre 2011 di fronte ad un Collegio del Tribunale di Roma. Un collega, nominato ai sensi dell’art.97 IV co. c.p.p., viene obbligato a concludere il processo con la discussione, nonostante la reiterata richiesta della concessione di un termine congruo, per preparare una adeguata ed effettiva difesa, trattandosi di un procedimento complesso con numerosi e gravi capi di imputazione, per il quale il P.M., in quella stessa udienza, aveva avanzato richiesta di condanna alla pena di 5 anni di reclusione. All’ostinato difensore che voleva esercitare con professionalità e correttezza il suo ruolo, il Presidente prospetta la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine per insubordinazione, e così l’insubordinato difensore è costretto alle conclusioni, che ovviamente saranno solo formali non potendo declinare alcuna argomentazione difensiva; seguirà, per l’imputato presente,la sentenza di condanna alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione e per il difensore, il paradossale avvio di un procedimento disciplinare per aver tentato di difendere l’imputato. L’episodio è molto grave e solleva il delicato problema, più volte affrontato dal Direttivo della CPR, del ruolo e della funzione del difensore d’ufficio e del difensore nominato ex art.97 IV co c.p.p. Troppo spesso chi giudica ha una visione solo strumentale della difesa e, più in particolare, ritiene che la funzione del difensore d’ufficio o di quello nominato ex art.97 IV co.c.p.p., sia relegata alla mera presenza formale nel processo, una necessità mal sopportata e perciò ritenuta a “servizio” del giudice, confinata in una inaccettabile posizione ancillare. Troppo spesso chi giudica dimentica, invece, quanto sia irrinunciabile, nell’interesse dell’imputato e del corretto e leale funzionamento della Giustizia, la presenza nel processo di una difesa preparata ed adeguata. Il Giudice deve essere il garante della effettività del diritto di difesa, maggiormente quando si esercita con il ricorso al difensore di ufficio nominato ex art.97 IV co.c.p.p., riconoscendo al difensore così individuato, un termine congruo per l’esplicazione di una difesa tecnica e sostanziale non meramente formale: solo così è concretamente assicurato il diritto di difesa e attuato il principio del giusto processo. Il Direttivo della CPR valuta di estrema gravità episodi come quello occorso, per il quale ha già provveduto ad inoltrare esposto per i provvedimenti disciplinari alle competenti autorità, perché sintomatici di una più generalizzata insofferenza al ruolo e ai diritti del difensore di ufficio e alla nuova regolamentazione della difesa di ufficio, in particolare alla eccezionalità del ricorso al difensore ex art.97 IV co c.p.p., ed invita tutti i colleghi a segnalare le violazioni in materia.
Roma, 1 dicembre 2011
IL DIRETTIVO
martedì
gen 24, 2012
Responsabile avv. Francesco Petrelli
Segreteria c/o sede CPR
tel. 0638792615 – fax 0639741676
______________
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista delle scuole territoriali dell’UCPI istituito dalla Camerale Penale di Roma.
Il corso ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale con riguardo ai settori del diritto penale sostanziale, della procedura penale, dell’ordinamento penitenziario, dello spazio giudiziario europeo, della normativa professionale e deontologica e delle materie ausiliarie. Sono previste complessive 88 ore di lezione (22 incontri di quattro ore, ognuno suddiviso in due lezioni da due ore).
Ai fini del rilascio dell’attestazione individuale di partecipazione al corso, è richiesta la presenza effettiva ad almeno l’80% delle lezioni (o dei convegni di studio che, durante il corso, verranno eventualmente organizzati dalla Camera Penale di Roma, da altre Camere penali del Lazio o dall’Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Responsabile della scuola), nonché l’esito positivo di un colloquio finale da sostenere con il Responsabile della scuola coadiuvato da due componenti del Consiglio di gestione.
Coloro che non avranno ottenuto il rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione base, non potranno essere ammessi all’iscrizione della scuola di formazione continua
Come previsto nel regolamento predisposto dall’Unione delle Camere penali italiane (cfr. art.2, comma 5, leggibile sul sito www.camerepenali.it) i corsi territoriali possono anche essere diretti al riconoscimento della idoneità effettiva alla difesa di ufficio prevista dal comma 1 bis dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., come introdotto dall’art.7 della legge 6 marzo 2001 n.60. Le finalità e gli scopi del presente corso sono peraltro diversi e più ampi, come indicato all’art.1 del presente regolamento.
Sono in corso le pratiche di accreditamento del corso ai fini dell’obbligo all’aggiornamento professionale permanente: la partecipazione – secondo le regole sopra illustrate – all’intero corso comporta il riconoscimento di n. 24 crediti formativi.
Per le iscrizioni rivolgersi presso la sede della Camera Penale di Roma – Piazzale Clodio ed. A piano terra – tel. 0638792615 – fax 0639741676 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Il corso si articolerà con cadenza settimanale (ogni giovedì dalle 12,00 alle 16,00) con inizio previsto per il giorno 8 marzo 2012, e si terrà presso la sala Unità D’Italia della Corte di Appello Civile di Via Varisco, 3/5
Il costo del corso è di € 100,00 per i praticanti e € 150,00 per gli avvocati, dovrà essere versato entro il 29 febbraio 2012 con le seguenti modalità:
- contanti in sede
- con assegno in sede
- con bonifico bancario intestato a Centro Studi “Alberto Pisani” Camera Penale di Roma IBAN IT77M0300203305000400355120 da inviare a mezzo fax al n. 0639741676 o via mail a camerapenalediroma@gmail.com
scarica modulo per l’iscrizione
lunedì
gen 23, 2012
A seguito dell’incontro del 19 gennaio 2012 tra i rappresentanti della Camera Penale di Roma, il Presidente del Tribunale, il Dirigente Amministrativo, il Presidente della Sezione GIP ed il Presidente della Sezione Riesame, si è convenuto che:
- È soppressa la delega al deposito degli atti, facendosi luogo alla sola identificazione del soggetto che deposita l’atto;
- In relazione alla consultazione ed all’accesso agli atti è concordato che:
1) Quanto alla fase dibattimentale l’accesso al fascicolo è consentito ai difensori, ai sostituti processuali nonché agli avvocati e praticanti muniti di delega mentre i collaboratori di studio diversi dai praticanti dovranno essere muniti di delega e fotocopia del documento identificativo del delegante;
2) Quanto alla fase GIP l’accesso agli atti è consentito solo ai difensori, ai sostituti processuali, nonché agli avvocati e praticanti muniti di delega;
3) Quanto al Tribunale per il Riesame: l’accesso al fascicolo è consentito solo ai difensori, ai sostituti processuali, nonché agli avvocati e praticanti muniti di delega. I collaboratori di studio, diversi dai praticanti, potranno solo chiedere copia degli atti e dei provvedimenti, purchè muniti di delega e di fotocopia del documento del delegante.
4) La delega tra professionisti può essere rilasciata ed esibita per via telematica o a mezzo fax.
La nota sottoscritta dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo è disponibile presso la sede della CPR.
giovedì
gen 26, 2012
1) Per una vera riforma della professione forense che garantisca l’autonomia e
l’indipendenza dell’avvocato;
2) Per un effettivo tirocinio, legato al reale esercizio della professione;
3) Per la introduzione della specializzazione a garanzia di un pieno diritto di
difesa e di una giustizia di qualità;
Visualizza la delibera con le ragioni dell’astensione
Visualizza il testo del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
lunedì
feb 20, 2012
Nella prima delle due giornate di astensione dalle udienze l’Unione delle Camere Penali si confronta con la Politica per ragionare sullo statuto dell’Avvocatura. Agli interventi dei rappresentanti della politica si alterneranno quelli degli avvocati delle Camere Penali.
Visualizza il programma dettagliato in pdf
venerdì
feb 24, 2012
La Camera Penale di Roma ha organizzato una conferenza stampa, congiunta con le Camere Penali di Tivoli, Velletri e Viterbo, per spiegare le ragioni dell’astensione dei penalisti proclamata per i giorni 23 e 24 febbraio. L’incontro si terrà presso la sede della CPR il 24 febbraio 2012 alle 12.30.
La specificità dell’avvocato penalista ed il ruolo dell’avvocato quale garante dei diritti del cittadino impongono una seria attenzione, da parte della società civile, sulla effettività della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, dei quali il diritto di difesa rappresenta la più alta espressione del grado di civiltà raggiunto dal paese.
L’opinione pubblica, la società civile non è estranea o indifferente al problema perché ne è destinataria; il “cittadino” non è un’entità astratta ma un soggetto ben individuato: ciascuno di noi è quel “cittadino”.
Leggi il comunicato stampa
COMUNICATO STAMPA
Le Camere Penali di Roma, Tivoli, Velletri e Viterbo aderiscono all’astensione nazionale dei penalisti del 23-24 febbraio 2012 per difendere il diritto dei cittadini ad essere assistiti da un avvocato libero, indipendente e preparato, per un vero e profondo cambiamento della legge professionale, per il riconoscimento della specializzazione, unica garanzia per una difesa forte e competente.
Il ruolo di garanzia dei diritti dei cittadini svolto dall’avvocato, è un ruolo sociale il cui alto valore deve essere perseguito dalla collettività, a tutela del grado di civiltà raggiunto dalla stessa nel proprio percorso storico e politico. Questo è il senso della protezione costituzionale del diritto di difesa.
Gli avvocati penalisti sono promotori di una riforma forense, da tempo varata dal Senato, che prevede, nel vero interesse del cittadino, la verifica delle condizioni di accesso e la preparazione dei futuri avvocati, formati da una pratica reale perché esercitata nelle aule; una riforma che riconosca valore alla specificità dell’avvocato penalista, con l’introduzione della specializzazione, unica via per il conseguimento concreto della effettività della difesa; una riforma severa sui comportamenti deontologici perché il cittadino ha diritto ad un difensore uniformato a canoni rigorosi; una riforma che riconosca il valore della indipendenza e della autonomia della professione legale perché la nuova disciplina delle società professionali propone una trasformazione dell’avvocato in dipendente amministrativo, con grave pregiudizio per l’assistito.
Queste sono le ragioni della nostra astensione: la difesa della funzione dell’avvocato penalista e del suo ruolo sociale non questioni economiche o rivendicazioni corporative e parasindacali che nulla hanno a che vedere con la tutela dei diritti dei cittadini.
mercoledì
feb 29, 2012
CAMERA PENALE DI ROMA
Responsabile delle Scuole avv. Francesco Petrelli
Segreteria CPR tel. 0638792615 – fax 0639741676
Direttore del Corso avv. Gianluca Filice
Si comunica che scadenza dell’iscrizione al Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato penalista è stata procrastinata a Mercoledì 7 marzo p.v.
Il Direttore del Corso
Avv. Gianluca Filice
giovedì
mar 1, 2012
La Camera Penale di Roma
preso atto della delibera con la quale l’OUA ha proclamato un’astensione collettiva dal 15 al 23 marzo quale forma di protesta sostanzialmente per l’abolizione dei minimi tariffari, per l’obbligatorietà del preventivo delle spese legali e l’ingresso di soci di capitale negli studi professionali
PREMESSO
-che gli avvocati penalisti sono promotori della riforma forense per la verifica delle condizioni di accesso e la preparazione dei futuri avvocati che, per la specificità del ruolo dell’avvocato penalista, richiede una vera specializzazione per il conseguimento concreto dell’effettività della difesa ed un controllo severo dei comportamenti deontologici; temi che nulla hanno a che vedere con rivendicazioni economiche o tutele di tipo corporativo;
-che è ripreso l’iter parlamentare della proposta UCPI di riforma della professione forense con la ricalendarizzazione in Commissione Giustizia;
-che la norma sulle società di capitali, resta inaccettabile per l’autonomia e la libertà del difensore a garanzia del cittadino, nonostante il parziale ridimensionamento nel disegno di conversione in legge;
-che l’invocata unità dell’avvocatura non può snaturare il ruolo di tutela dell’avvocato penalista, quale garante dei diritti del cittadino, privilegiando una visione parasindacale e corporativa della professione forense, più interessata agli aspetti economici degli interventi legislativi;
DELIBERA
di NON aderire all’astensione dalle udienze per i giorni 15-23 marzo invitando in tal senso tutti gli scritti.
Il Direttivo
mercoledì
mag 2, 2012
La Camera Penale di Roma
preso atto della delibera con la quale l’OUA ha proclamato un’astensione collettiva dal 15 al 23 marzo quale forma di protesta sostanzialmente per l’abolizione dei minimi tariffari, per l’obbligatorietà del preventivo delle spese legali e l’ingresso di soci di capitale negli studi professionali
PREMESSO
-che gli avvocati penalisti sono promotori della riforma forense per la verifica delle condizioni di accesso e la preparazione dei futuri avvocati che, per la specificità del ruolo dell’avvocato penalista, richiede una vera specializzazione per il conseguimento concreto dell’effettività della difesa ed un controllo severo dei comportamenti deontologici; temi che nulla hanno a che vedere con rivendicazioni economiche o tutele di tipo corporativo;
-che è ripreso l’iter parlamentare della proposta UCPI di riforma della professione forense con la ricalendarizzazione in Commissione Giustizia;
-che la norma sulle società di capitali, resta inaccettabile per l’autonomia e la libertà del difensore a garanzia del cittadino, nonostante il parziale ridimensionamento nel disegno di conversione in legge;
-che l’invocata unità dell’avvocatura non può snaturare il ruolo di tutela dell’avvocato penalista, quale garante dei diritti del cittadino, privilegiando una visione parasindacale e corporativa della professione forense, più interessata agli aspetti economici degli interventi legislativi;
DELIBERA
di NON aderire all’astensione dalle udienze per i giorni 15-23 marzo invitando in tal senso tutti gli scritti.
Il Direttivo
lunedì
apr 2, 2012
Osservatorio sulla Corte di Cassazione
dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Per uno Statuto della Logica nel processo penale
Secondo incontro di studio
Illogicità manifesta, fallacia occulta
Roma, sabato 28 aprile 2012
ore 9.30 /13.00 – 14.30 /18.00
Aula della Scuola Nazionale
di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista UCPI
Via Banco di Santo Spirito 42
in videocollegamento con le sedi della Scuola UCPI
di Milano (Via Lentasio 7), e Napoli (Via Santa Teresa Scalzi 76)
Il seminario intende proseguire l’indagine sull’inafferrabile concetto di manifesta illogicità della sentenza che –allo stato– consente le decisioni più disparate e contraddittorie; donde non soltanto il tentativo (già sperimentato lo scorso settembre a Lipari, ma nel quale occorre insistere) di definire le più ricorrenti fallacie logiche del ragionamento processuale, ma quello di individuare le specifiche condizioni della loro concreta operatività nel giudizio dinanzi la S.C. di cassazione.
Ad oggi, hanno aderito all’iniziativa:
la prof. ssa Margherita Benzi dell’Università di Genova
il prof. Carlo Bona dell’Università di Trento
il prof. Paolo Ferrua dell’Università di Torino
l’avv. prof. Fausto Giunta dell’Università di Firenze
il dr. Francesco Mauro Iacoviello, Procura generale S.C. Cassazione
il dr. Ciro Santoriello, Procura della Repubblica di Pinerolo
l’avv. prof. Daniele Negri dell’Università di Ferrara
l’avv. Valerio Spigarelli, Presidente UCPI
il prof. Vito Velluzzi dell’Università di Milano
i lavori saranno coordinati dall’avv. Giuliano Dominici
Responsabile Osservatorio Cassazione UCPI
La partecipazione al seminario, nelle sedi di Roma,
Milano e Napoli è gratuita e assegna sette crediti formativi.
Per iscriversi: scarica qui la scheda di iscrizione e trasmettila via mail all’indirizzo segreteria@camerepenali.it oppure via fax al n. 06/3207040
giovedì
mar 29, 2012
La Camera Penale di Roma ne ricorda con gratitudine e stima il carisma e la grande dedizione che
ha improntato la sua vita per la crescita dell’Avvocatura anche associata e si stringe
con affetto ai suoi cari ed ai tanti collaboratori che hanno accompagnato la sua luminosa attività.
Il Direttivo
I funerali si terranno sabato 31 marzo, ore 15,00, presso la Chiesa Gran Madre di Dio, in Via Cassia n. 1 (P.le Ponte Milvio)
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