Il Congresso di Cagliari modifica lo Statuto: vota solo chi è in regola con le quote

Il Congresso straordinario dell’Unione, conclusosi ieri a Cagliari, ha varato una importante modifica dell’art. 5 dello Statuto (la terza in ventidue anni), che riguarda i criteri di determinazione del numero dei delegati delle Camere territoriali. Il Congresso ha affermato il principio che il numero dei rappresentanti congressuali con diritto al voto delle varie Camere sia determinato sulla base della media dei soci realmente in regola col pagamento delle quote di iscrizione e non su quella degli iscritti. Prima dell’attuale modifica, ciascuna Camera poteva in piena autonomia stabilire i criteri di determinazione del numero dei delegati, anche considerando i soci non in regola con il pagamento delle quote, con tutte le ovvie conseguenze rispetto alla propria rappresentanza ed influenza elettorale. Il principio ora affermato dall’Unione era stato anticipato ed adottato autonomamente dalla Camera Penale di Roma, prima nel Direttivo e poi nell’ Assemblea del 23 luglio scorso, ritenendo che esso fosse un necessario contributo di chiarezza e trasparenza nella determinazione dei delegati. La Delegazione romana (Tagliaferri, Placanica, Gai, Intrieri e Sciullo) è stata l’unica, assieme a quella di Milano, a presentare una mozione sul tema statutario, e precisamente quella di modificare lo Statuto, nel senso di fare riferimento alla lista dei soci in regola alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, invece che a quella del 31 luglio. All’esito del dibattito, la Delegazione romana ha ritirato la sua proposta, in quanto essa era stata in parte recepita da quella presentata dalla Giunta, poi integrata dal contributo delle altre Camere e quindi approvata. In particolare, il Congresso ha stabilito, da un lato, che il numero dei delegati di ciascuna Camera venga determinato sulla base della media degli elenchi, degli due ultimi anni, dei soci in regola con i pagamenti e, dall’altro, che in caso di mancata trasmissione degli elenchi stessi, la Camera territoriale venga sanzionata con il dimezzamento del risultato ottenuto dalla media.

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