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16/07/2025

Procura di Roma: linee guida in materia di sequestri di telefoni

La Procura di Roma ha emanato una circolare contenente ‘Linee guida in materia di telefoni e altri strumenti informatici’.

Il tema, certamente complesso – come attesta peraltro il richiamo nell’incipit della nota in commento a una pluralità di arresti di legittimità – investe la procedura di sequestro di telefoni cellulari e di altri supporti informatici e, più nello specifico, la problematica del se quella procedura debba rimanere esclusivo appannaggio della Procura o invece debba ruotare attorno all’intervento giurisdizionale.  

Allo stato la norma tace.

Ed è in questo silenzio che si insinua la circolare, instradando i Pubblici Ministeri capitolini verso l’opzione meno garantita, quella cioè che assegna alle sole cure dell’inquirente di maneggiare tutta la procedura.

L’effetto obbiettivo è quello di smarcarsi di fatto da un significativo e recentissimo approdo di legittimità che sembra invece potenzialmente in grado di sopire il segnalato fermento giurisprudenziale risolvendolo (ragionevolmente) in senso opposto.

La pronuncia or detta, muovendo dalle rime della Corte di Giustizia europea  (che segnala come il PM italiano non abbia le caratteristiche di quell’‘autorità amministrativa indipendente’ che dovrebbe guidare l’apprensione dei supporti), nonché dagli approdi  alla Corte costituzionale (cristallina nel riconoscere la natura di  ‘corrispondenza’ alle comunicazioni  che conservano attualità ed interesse per mittente e destinatario), dà atto che “[c]ertamente, …, allo stato la normativa interna non risponde alla previsione della citata Direttiva - e della interpretazione che deve essere data anche alla norma di attuazione interna di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 -, che richiede che il giudice intervenga in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio”, ma, ciò detto, precisa che, anche a bocce ferme, “(nulla impedisce, ovviamente, che per il futuro, proprio al fine di adeguarsi all'interpretazione della Corte di Giustizia, il pubblico ministero richieda l'autorizzazione al Giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di urgenza, richieda una successiva convalida)”. Condotte diverse, d’altro canto, sempre secondo le statuizioni della decisione, conducono alla nullità dei relativi provvedimenti acquisitivi; che non sarà l’inutilizzabilità – esclusa dalla Corte per la mancanza di divieti probatori violati – ma è comunque una sanzione grave, specie se nomofilatticamente preannunciata e, dunque, prevedibile.

L’impatto della questione sui diritti fondamentali dell’individuo, il quale tiene oggi racchiusi nello smartphone tutti i dati salienti della sua propria esistenza e di quella di amici e familiari, suggerisce la massima prudenza e l’adozione, anche nel silenzio della norma, di procedure che estendano al massimo le garanzie di legge a tutela della riservatezza di quei dati; ne va, appunto, delle vite degli interessati, perché lo smartphone non è un oggetto, ma uno scrigno prezioso per ciascuno, quasi una proiezione dell’essere.

Ecco perché l’idea di affidare alla Procura, quella parte del processo che cammina sulla via della verifica dell’ipotesi di accusa, un ruolo esclusivo nella gestione della vicenda non può essere condivisa, nemmeno se quel ruolo viene corredato da cautele – che la circolare peraltro appresta – finalizzate a tutelare a valle la privacy dei soggetti interessati mediante l’inserimento dei dati nel famigerato archivio riservato. E ciò, non tanto perché, a ben vedere, tale ricovero implica percorsi di accesso rocamboleschi anche per i difensori, quanto perché la tutela della riservatezza implica il freno a monte sulle attività conoscitive o, meglio, la verifica ponderata delle esigenze sottese all’attività investigativa e questa verifica ha una schietta e ineludibile natura giurisdizionale; in senso proprio.

Non abbiamo difficoltà a immaginare le obiezioni che i pubblici ministeri potrebbero agitare avverso questa posizione; ma confidiamo nel fatto che con onestà intellettuale, saprebbero riconoscere la rilevanza della posta in gioco e la necessità di un urgente intervento legislativo sul tema. Forse se al dibattito interno di cui parla la circolare si fosse affiancato un confronto con il Foro, i risultati avrebbero tenuto meglio conto della varietà di esigenze che giacciono al fondo della questione. 

Che poi la circolare sia divenuta l’occasione per un attacco frontale della stampa al DDL Zanettin che disegna una riforma ad hoc e che è oggi all’esame della Commissione II giustizia della Camera dei Deputati, ci pare un effetto collaterale probabilmente non voluto, di cui non può non tenersi conto, ma che irrobustisce, con ogni evidenza, la necessità di aprire sul tema, in attesa di una legge, tutte le finestre giurisdizionali che sia sin da subito possibile immaginare.

 

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