Cerca

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles

GDPR Compliance

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Continuando a utilizzare il nostro sito, accetti il nostro utilizzo dei cookie, Privacy Policy, e i Termini di servizio.

27/02/2026

Sul nuovo decreto sicurezza riaffermiamo i nostri principi

CAMERA PENALE DI ROMA 
COMMISSIONE “NOVITÀ LEGISLATIVE E CORTE  COSTITUZIONALE” 

 

In data 5 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri ha varato l’ennesimo “pacchetto sicurezza”.

Il provvedimento si articola in uno schema di decreto legge e di disegno di legge.

Le disposizioni di cui si prevede l’introduzione (molte delle quali, attraverso la decretazione d’urgenza) si collocano nel solco dei precedenti interventi legislativi in materia di diritto e procedura penale assunti dall’attuale Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene (il riferimento è, in primo luogo, al cd. “dl Sicurezza”, n. 48 dell’11 aprile 2025, ma anche al “dl Caivano”, convertito nella Legge 159/2023 e al ddl “Femminicidio”, esitato nella l. n. 181/2025).

Si è al cospetto di previsioni ispirate a una logica puramente repressiva e populistica, volte a limitare i diritti fondamentali della persona e a implementare, oltre ogni ragionevole limite, i poteri di polizia.

Un’impronta schiettamente autoritaria caratterizza l’intero articolato.

Particolare allarme suscitano la definitiva “istituzionalizzazione” delle cd. “zone rosse”, ovverosia della possibilità dell’autorità di pubblica sicurezza di imporre il divieto di stazionare in determinate aree urbane a una vasta e del tutto indeterminata platea di destinatari; l’attribuzione agli ufficiali e agenti di polizia della facoltà di accompagnare presso i propri uffici e ivi trattenere, sino a un massimo di dodici ore, persone sospettate di poter arrecare pericolo nell’occasione di pubbliche manifestazioni (sul modello del “fermo preventivo” già sperimentato, con scarso successo, negli anni dell’emergenza terroristica); il potenziamento delle guarentigie funzionali per lo svolgimento di attività sotto copertura dei nuclei investigativi della polizia penitenziaria.

Si tratta di disposizioni che comprimono primari diritti della persona – la libertà di circolazione, la libertà personale, la presunzione di innocenza – e si propongono di alterare l’equilibrio tra tutela della persona ed esercizio legittimo dei pubblici poteri, tipico degli ordinamenti democratici.

Tale obiettivo contrasta frontalmente con le garanzie che la Costituzione pone a presidio delle libertà individuali e, in primo luogo, con la riserva di giurisdizione.

In questo senso milita l’introduzione di misure amministrative extra ordinem suscettive di annichilire fondamentali libertà individuali (come il divieto di stazionamento, il “daspo urbano”, che viene riveduto e ampliato, o, ancora, il già menzionato “fermo preventivo”) – da assumersi sulla base di meri sospetti polizieschi e attraverso meccanismi procedimentali appositamente sagomati per impedire ogni possibilità di supervisione e controllo (quand’anche ex post) di tipo giurisdizionale.

Del resto, anche laddove il decreto agganci alla sanzione accessoria alla discrezionalità giurisdizionale, lo fa agganciandone l’esercizio a indici di pericolosità soggettiva vaghi e assai agevolmente manipolabili, piuttosto che all’accertamento di specifiche condotte antigiuridiche.

Ciò esprime una concezione dei rapporti civili e politici caratterizzata dalla netta preminenza del principio di autorità posta, come tale, in chiara frizione con una Costituzione, quella italiana, che pone al centro i diritti della persona, capisaldi della democrazia liberale.

L’avvocatura penalista è sempre rimasta sulle proprie posizioni, a difesa dei diritti individuali, del giusto processo e di una concezione liberale del diritto penale e dei pubblici poteri e l’attuale campagna referendaria per il SÌ non ci distoglie dal mantener saldi i nostri principi fondanti. 

Scarica l'allegato