Regolamento

Art. 1 (Elezione del Consiglio Direttivo) La comunicazione ai Soci del giorno, stabilito dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 9) dello Statuto, per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuata con affissione di avviso nei locali del Tribunale Penale di Roma almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.

Art. 2 (Candidature) Ogni candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo, debitamente firmata da trenta soci – quali proponenti – e controfirmata per accettazione dal candidato, dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite deposito effettuato personalmente dal candidato, presso la sede della Camera Penale almeno 15 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3 (Liste) La lista depositata da ciascun candidato Presidente deve contenere un elenco, non inferiore a cinque e non superiore a dieci, di candidati a comporre il Consiglio Direttivo, controfirmata per accettazione dagli stessi.

Art. 4 (Presupposti per candidarsi e proporre le candidature ) Il Socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non potrà essere né candidato né proponente di candidature.

Art. 5 (Schede elettorali) Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature, il Consiglio Direttivo provvederà a far stampare le schede per la votazione, in ciascuna delle quali saranno riportati, secondo l’ordine di presentazione delle candidature, i nomi dei candidati Presidente, seguiti da quelli di tutti i candidati delle lista collegata a quel candidato.

Art. 6 (Seggio elettorale) Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

Art. 7 (Numero delle preferenze)

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante apposizione di un segno di croce a fianco del nominativo del candidato Presidente o anche solo a fianco dei nominativi dei candidati a componente del Consiglio Direttivo. Anche in tale ultimo caso il voto verrà attribuito alla lista e quindi al candidato Presidente. In relazione all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo possono esprimersi un massimo di cinque voti di preferenza ed esclusivamente nell’ambito di una stessa lista collegata al candidato Presidente, pena la nullità della scheda.

Art. 8 (Scrutinio) Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

Art. 9 (Criteri di elezione) Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato la cui lista ha riportato la maggioranza relativa dei voti.

I seggi restanti verranno ripartiti tra tutte le liste, inclusa quella vincente, in proporzione ai voti ottenuti,  così come di seguito.

Si dividerà il numero dei voti validi per il numero degli undici seggi da assegnare  ottenendo così il “quoziente elettorale”. Ciascuna lista avrà quindi diritto all’assegnazione di un seggio di Consigliere per ogni “quoziente elettorale” raggiunto. Qualora all’esito di tale attribuzione,  restassero da assegnare ancora uno o più seggi, gli stessi verranno attribuiti, secondo un criterio decrescente, alle liste che avranno  riportato il numero più alto di voti residui, detratti quelli conteggiati per l’attribuzione dei seggi in conseguenza del raggiungimento “quoziente elettorale”.  A tale eventuale ulteriore  ripartizione prenderanno parte esclusivamente le liste che abbiano raggiunto il “quoziente elettorale”.

In ogni caso ed in espressa deroga alla regola di attribuzione dei seggi sopra riportata, la lista che riceverà il maggiore numero di voti, e che quindi esprime la carica di Presidente, avrà diritto ad ottenere, oltre alla suddetta carica,   cinque seggi di componente del Consiglio Direttivo. In tal caso, i residui seggi verranno attribuiti  secondo il criterio proporzionale sopra descritto, detraendo dalla somma totale dei voti quelli espressi a favore della lista vincente.

Una volta attribuiti i seggi alle singole liste, verranno eletti per primi i candidati alla carica di Presidente e a seguire i candidati che, all’interno della lista, avranno riportato il  maggior numero di  voti di preferenza.

Qualora si verificasse che, per l’ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo, due o più liste abbiano maturato il diritto all’attribuzione del medesimo seggio, risulterà eletto il Socio che abbia riportato il maggiore numero di preferenze.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica  di componente del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti della sua stessa  lista.

Art. 10 (Proclamazione) L’esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea ed il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

Art. 11 (Conservazione delle schede) Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 12 (Norma transitoria) L’elettorato attivo per l’anno 2016 è riconosciuto ai Soci iscritti entro il 15 maggio 2016.

(Approvati dall’Assemblea dei Soci il 28.4.2016)