Statuto

Art. 1 (Denominazione) È costituita un’Associazione denominata Camera Penale  fra Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti negli albi professionali del Distretto della Corte di Appello di Roma e che esercitano attivamente il patrocinio penale.

Art. 2 (Sede) La Camera Penale ha sede in Roma, presso il Palazzo di Giustizia.

Art. 3 (Scopi) La Camera Penale ha i seguenti scopi:

a) tutelare e promuovere la funzione del difensore, la dignità, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura penale conformemente alle norme costituzionali, comunitarie ed internazionali;

b)rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli Avvocati penalisti promovendo la consapevolezza della funzione difensiva e favorendo la formazione e la specializzazione dell’avvocatura penale;

c) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volte alla riforma della giustizia penale conformemente ai principi del giusto processo ed a garanzia della libertà e dell’autonomia della giurisdizione;

d) sorvegliare che l’interpretazione e l’applicazione della legge penale, in ogni fase ed in ogni stato della giurisdizione e nella fase della esecuzione della condanna, siano ispirate ai principi ed alle garanzie costituzionali ed alla tutela dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della dignità personale dell’imputato e del condannato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Camera Penale potrà curare l’edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti, nonché curare i rapporti con le istituzioni forensi e le altre associazioni.

Art. 4 (Patrimonio e disposizioni in caso di scioglimento) Il Patrimonio della Camera Penale è formato dalle quote versate dai Soci e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.

Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.

Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione o fondi. Tali somme devono necessariamente essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e tutte le eventuali attività derivate dalla gestione sono a tale esclusivo fine destinate.

In caso di scioglimento il patrimonio della Camera Penale sarà devoluto – sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, L. 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge – all’Unione delle Camere Penali Italiane ovvero ad altro ente o associazione avente analoghe finalità che l’Assemblea dei Soci riterrà di individuare.

Art. 5 (Soci) Possono essere Soci della Camera Penale gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati che esercitano attivamente il patrocinio penale regolarmente iscritti negli Albi Professionali del Distretto della Corte di Appello di Roma, ove non esista – regolarmente costituita – una Camera Penale Circondariale.

Art. 6 (Doveri e diritti dei Soci) L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna i singoli Soci a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 1° marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota versata non è trasmissibile né rivalutabile.

Il Socio ha diritto di voto nelle Assemblee indette per ragioni elettorali trascorso un anno dalla sua iscrizione.

Il Socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non ha comunque diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 7 (Iscrizione dei Soci) Il Consiglio Direttivo della Camera Penale approva la iscrizione dei nuovi Soci che ne facciano richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti e a condizione che il nuovo iscritto sia presentato al Consiglio Direttivo con dichiarazione di almeno tre Soci che abbiano una anzianità di iscrizione di tre anni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo può convocare il richiedente per assumere le informazioni necessarie alla deliberazione in ordine alla iscrizione richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza ritardo e ne dà comunicazione entro cinque giorni al richiedente.

Se entro i 30 giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la quota sociale per l’anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca della iscrizione.

Fino al pagamento della quota sociale il nuovo iscritto non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea dei Soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di Socio) Cessa di far parte della Camera Penale:

  1. a)             il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;
  1. b)            il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale per due annualità consecutive;
  1. c)             il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

La perdita della qualità di Socio viene disposta in ogni caso solo a seguito di provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo, il provvedimento è deliberato previa messa in mora comunicata a mezzo di lettera raccomandata o via PEC. Nel caso previsto dalla lettera c) il provvedimento è emesso con il voto favorevole di almeno 8 membri del Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto entro 5 giorni all’interessato a mezzo lettera raccomandata o via PEC.

Il Socio può ricorrere in ogni caso entro 30 giorni all’Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

L’Assemblea decide sul ricorso con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto.

In nessun caso può essere deliberata l’espulsione del Socio se allo stesso non sia stato preventivamente e formalmente contestato l’addebito con comunicazione effettuata a mezzo di  lettera raccomandata o via PEC o se non gli sia stato consentito di difendersi dall’addebito, di fronte al Consiglio Direttivo, personalmente o con l’assistenza di  altro Socio.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo il Socio – qualora ne faccia domanda e sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cessazione della qualità – potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle due annualità rimaste insolute.

Art. 9 (Assemblea dei Soci) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Camera Penale.

I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio di previsione o di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione, mentre si riuniscono in Assemblea Ordinaria nella prima quindicina del mese precedente alla scadenza di ogni biennio per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi, per dimissioni dei suoi componenti o per qualsivoglia altra ragione, nella impossibilità di svolgere la propria attività statutaria, l’Assemblea Ordinaria è convocata, senza ritardo,  per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il giorno della convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilito in ogni caso dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

  1. a)     tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
  1. b)    quando almeno un quarto dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la data di convocazione dell’Assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. I lavori dell’Assemblea dei Soci devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell’Assemblea.

Art. 10 (Attività dell’Assemblea) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto, salvo quanto disposto dall’art. 13.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

È eletto  Presidente della Camera Penale il candidato della lista  che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascun candidato Presidente deposita, unitamente alla propria candidatura, una lista contenente il nome dei Soci candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo.

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con la ripartizione dei seggi alle liste in proporzione ai voti ricevuti, con l’eventuale concessione di un premio di maggioranza alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. Nel caso in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente è convocata senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

La deliberazione dell’Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l’opportunità, è notificata o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

Art. 11 (Presidente e Consiglio Direttivo) La Camera Penale è rappresentata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo composto da ulteriori dieci Soci. Essi vengono eletti dalla Assemblea dei Soci e durano in carica per due anni.

Il Presidente è il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali si assume, insieme al Consiglio Direttivo, la responsabilità nei confronti dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tali cariche direttive, come anche quella di Presidente, non potranno essere rivestite per più di due bienni consecutivi. La carica di componente del Consiglio Direttivo non potrà essere rivestita per più di quattro mandati consecutivi.

Le cariche direttive della Camera Penale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) sono incompatibili con le cariche analoghe di altri organismi o associazioni professionali.

Il Presidente ed il  Consiglio Direttivo hanno il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i Soci allorquando essi lo richiedano e di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando questi siano  o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli Avvocati penalisti, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

Art. 12 (Riunioni del Consiglio Direttivo) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno sei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:

  1. a)      su deliberazione della maggioranza del Consiglio stesso; in tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i suoi membri anche se assenti;
  1. b)      a richiesta formale anche di un solo componente; in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta nella quale dovrà essere precisato l’argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 (Modifiche allo Statuto) Le modifiche al presente Statuto sociale ed al Regolamento sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei Soci discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto.