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05/02/2026

Brevi considerazioni in ricordo di Corrado Carnevale

Riceviamo dal socio Salvino Mondello una riflessione sulla figura di Corrado Carnevale che volentieri pubblichiamo

Corrado Carnevale è stato un autentico luminare del diritto e della sua applicazione giurisprudenziale.

Laureato giovanissimo, forse unico magistrato nella storia del Paese ad avere ottenuto il massimo dei voti in tutte le prove scritte ed in tutte le prove orali, divenne presto Consigliere di Appello e Consigliere di Cassazione, vincendo i concorsi interni che allora consentivano la progressione in carriera, prima che la riforma ordinamentale li abrogasse.

Profondo conoscitore del diritto civile, cui dedicò da magistrato i primi 30 anni della sua carriera, divenne il più giovane presidente di sezione della Corte di Cassazione, a soli 55 anni, presiedendo la I sezione penale dal 1986 per circa otto anni.

In tale ruolo istituzionale contribuì decisivamente a far recuperare appieno il ruolo di controllo di legittimità della Corte, richiedendo la scrupolosa applicazione delle norme penali e processuali da parte dei giudici di merito, troppo frequentemente calpestate in nome di un malinteso sostanzialismo nel contrasto alla criminalità.

Ad esempio, quella secondo cui neppure coloro che rivestano una posizione verticistica all’interno di una organizzazione criminale possono per ciò solo essere considerati automaticamente responsabili dei delitti fine del sodalizio (omicidi, rapine, ecc.), necessitandosi sempre la prova specifica del loro coinvolgimento nei singoli reati (principio applicato in tema di terrorismo, nella famosa sentenza sulle Unità comuniste combattenti – UCC – e applicato anche, con minore apprezzamento tra i giustizialisti, alle organizzazioni mafiose).

La sezione da lui presieduta anticipò con i suoi arresti giurisprudenziali, già nella vigenza del codice del 1930, alcune importanti innovazioni legislative introdotte dal Codice Vassalli, prima fra tutte quella di cui all’art. 192, comma 3, secondo cui la chiamata in correità o la dichiarazione eteroaccusatoria non può essere valutata solo per la sua attendibilità soggettiva del suo autore, ma necessita di riscontri obiettivi esterni ad essa.

Era, inoltre, un lavoratore indefesso, svolgendo un numero di udienze più che doppio e a volte quadruplo di quelle che all’epoca erano tenute dai suoi colleghi e determinò lo smaltimento dell’arretrato della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che sotto la sua Presidenza era in grado di fissare i ricorsi ordinari entro tre o quattro mesi della iscrizione nel registro generale, contribuendo fattivamente alla efficienza ed alla speditezza del processo di legittimità.

Fu vittima di quello che potrebbe a ben ragione definirsi un accanimento giudiziario persecutorio tra i più significativi del nostro tempo, essendo stato destinatario di accuse infondatissima in due famosi processi penali, quello relativo alla cessione della Flotta Lauro innanzi al Tribunale di Napoli per concorso in interesse privato in atti della Procedura di amministrazione straordinaria di imprese in crisi (art. 228 legge fall.) e quello, ancora più noto, relativo al concorso esterno in associazione mafiosa (110, 416 bis)  innanzi al Tribunale di Palermo.

Da entrambi fu assolto con la più ampia delle formule, all’esito però di autentiche battaglie giudiziarie, protrattesi in tutti i gradi del processo. Subì anche ulteriori procedimenti, occasionati sempre da inveritiere dichiarazioni di cd. “collaboratori di giustizia”, che però non approdarono nemmeno al dibattimento, essendosi risolti o con archiviazione o con sentenza di proscioglimento del Giudice per l’udienza preliminare.

In tutti i processi che lo hanno ingiustamente coinvolto è stato operato il più nitido riconoscimento della sua innocenza, vilipesa da accuse tanto infondate quanto spregiudicate.

Tutti gli operatori del diritto che lo hanno conosciuto per ragioni professionali (colleghi di lavoro, giudici componenti degli organi collegiali da lui presieduti, cancellieri, avvocati, specie quelli che hanno patrocinato dinanzi a lui) ne hanno unanimemente conosciuto e ammirato la levatura tecnica di giurista e quella professionale di magistrato integerrimo, equilibrato, non condizionabile e non suggestionabile da alcuno.

Malgrado il suo indiscusso valore, la sua rettitudine morale e la sua innocenza accertata nei processi che ha dovuto subire, ancora oggi l’opinione pubblica resta vicina all’idea che egli fosse stato un giudice “ammazzasentenze”, ovvero un cultore del formalismo attraverso il quale avrebbe azzerato il lavoro dei giudici di merito.

Nulla è più falso di tale rappresentazione, essendo i vizi di legittimità riscontrati dalla Corte di cassazione da lui presieduta tutt’altro che di stampo cavilloso, ma afferenti piuttosto ai difetti profondi di costruzione dell’accertamento giudiziario, tutte le volte in cui la individuazione di un responsabile prescindesse dal doveroso rispetto della legalità processuale, per assecondare acriticamente ipotesi accusatorie disinvolte (e sovente appaganti per il pubblico).

Il fatto che l’immagine di Corrado Carnevale sia oggi ancora non aderente alla vera natura della sua persona e alla realtà storica accertata nei processi celebrati a suo carico, che hanno fermamente sconfessato le accuse mossegli e riconosciuto la sua innocenza, e risulti più prossima a quella negativamente costruita in oltre un decennio di distorsione mediatica, finalizzata ad enfatizzare infondatissime ipotesi investigative, costituisce motivo di inquietante interrogativo sui concetti di verità ed apparenza nei nostri tempi, in cui nemmeno l’accertamento cristallino dell’innocenza operata in sede giudiziaria riesce a dissipare pienamente il conformismo informativo generato o alimentato dalla prolungata somministrazione di false verità.

Salvino Mondello