Cari Soci,
In allegato gli indirizzi PEC della Procura della Repubblica utili per i depositi e le richieste di copie.
Come sapete domani cessa il periodo di sospensione dei termini previsto da “decreto curaitalia”. A breve saranno disponibili altre indicazioni operative e sarà nostra cura trasmettervele.
La Camera penale di Roma, così come il Consiglio dell’Ordine, ha ritenuto comunque di non sottoscrivere un Protocollo di gestione dell’accesso agli uffici perché eccessivamente penalizzante rispetto alle necessità derivanti dall’esercizio del diritto di difesa. Ci pare intanto comunque utile trasmettere le richieste formulate unitamente al Consiglio dell’Ordine.
1) Condividiamo e anzi riteniamo assolutamente necessario prevedere il deposito degli atti via PEC da parte dei difensori con la previsione della massima espansione di tale modalità operativa; siamo, infatti, convinti sostenitori della tesi che gli Avvocati debbano recarsi presso gli uffici giudiziari soltanto per le attività di udienza, laddove possano svolgere da remoto con modalità telematica tutti gli altri adempimenti di cancelleria.
2) Quanto all’udienza in forma scritta relativa ai procedimenti in camera di consiglio di riesame e appello è necessario operare un distinguo conseguente anche a una interlocuzione con la Presidente Agrimi.
Per quando riguarda il giudizio di riesame appare difficilissimo, se non impossibile, prevedere un impegno di “non partecipazione”, perché le caratteristiche stesse del giudizio, impongono di adeguare la difesa ad ogni possibile novità. Per fare un esempio concreto, la scoperta all’ultimo secondo di un documento che deve e può essere prodotto direttamente al giudice del riesame. Lo stessa problema, in verità, potrebbe avere l’Ufficio del Procuratore della Repubblica, considerando la necessità, per esempio, di depositare l’interrogatorio di un coindagato reso la sera prima del giudizio del riesame se utile a sostenere la tesi accusatoria.
Per quanto riguarda invece il giudizio di appello, raccomandiamo che venga assicurata la possibilità per il difensore di scegliere tra la presenza in aula o la trasmissione di memorie.
In tale ultimo caso, sarà essenziale il riscontro da parte della cancelleria del Tribunale del riesame dell’avvenuta ricezione delle memorie e l’avvenuto inserimento negli atti della relativa procedura a mezzo pec o peo all’indirizzo del difensore.
3) Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sollecitiamo – nel rispetto delle norme di sicurezza – il diritto degli avvocati di poter accedere alle cancellerie per la consultazione di tutti i fascicoli, senza limiti o preclusioni, ma adottando tutte le misure per evitare il formarsi di assembramenti. Ciò è indispensabile fintanto che non si potrà eseguire ogni accesso, come auspichiamo, da remoto.
Dal 12 maggio riprenderanno a decorrere i termini processuali, con conseguente necessità di assicurare l’effettività dell’esercizio della difesa nei singoli procedimenti.
4) Ci pare poi essenziale e fondamentale, prevedere criteri oggettivi di selezione dei processi da trattare nel periodo 12 maggio – 26 luglio 2020, al fine di evitare di affidare la scelta al singolo magistrato dell’ufficio.
Pare fin troppo banale, a tal proposito, richiamare la necessità di garantire criteri uniformi per tutti i cittadini, in modo che non possa in alcun modo ipotizzarsi una discrezionalità della scelta sia nel senso di anticipare la trattazione di un processo, sia nel senso di posticiparla. Ci pare la modifica più importante da introdurre anche, sia consentito, a tutela della stessa figura del Magistrato, visto che una scelta discrezionale potrebbe essere maliziosamente intepretata, secondo convenienza, come una volontà di favorire o sfavorire, l’imputato o la persona offesa. Sicché è pressante, da parte dell’Avvocatura, la richiesta di indicare criteri uniformi di scelta dei giudizi da trattare che tengano conto di esigenze predeterminate e oggettivamente sussistenti.
5) Confidiamo peraltro che si possano ridurre i tempi dei rinvii delle udienze, avendo già noi stessi constatato, al di là di numerosissime segnalazioni, fissazioni assai lontane nel tempo, fino alla primavera del 2021. Un lasso temporale così lungo non ci pare possa trovare giustificazione né nella situazione di rischio pandemico, né in criteri razionali dell’organizzazione giudiziaria e sfocia, purtroppo, in un segnale di “rottamazione” dei processi. Contrasta peraltro con le linee guida che riguardano altri Distretti giudiziari che per di più hanno avuto (ed ancora hanno) una situazione di contingenza ambientale molto più grave della nostra.
In tale prospettiva, auspichiamo che siano previste date di rinvio compatibili con la ragionevole durata del processo.
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