Intercettazioni: il labirinto del penalista romano

26 marzo 2021
Intercettazioni: il labirinto del penalista romano
La Camera Penale di Roma ha istituito la “commissione procedura penale e giusto processo” che intende declinare il suo compito con l’intento di individuare ed anche anticipare i problemi, le criticità e le prassi distorte, al fine di predisporre in tempo le azioni opportune.
Il campo d’intervento della commissione è da un lato quello di intervenire sull’attualità e, dall’altro ci si prefigge l’obiettivo di fornire contributi di riflessione che offrano una “lettura” critica del processo penale: una sorta di “cassetta degli attrezzi” del penalista.
Dopo una ricognizione collettiva dei temi, si intende intraprendere una interlocuzione con i soci finalizzata a offrire aggiornamenti e spunti in merito alle criticità individuate che possano essere utili nel lavoro quotidiano.
In seguito alla recente entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di intercettazioni si è ritenuto utile verificare lo stato dell’arte presso gli uffici della Procura di Roma.
Com’è noto è stata tempestivamente approntata una sala ascolto – al piano terra del palazzo C – attrezzata con i dispositivi delle diverse società fornitrici.
L’accesso ai locali avviene previo appuntamento, non solo per la contingente emergenza sanitaria, ma in ragione del fatto che i supporti contenenti i diversi dati captati (audio, video, dati di traffico, etc.) sono custoditi nella segreteria del PM titolare del procedimento.
Benché l’accesso della difesa alle captazioni sia consentito dal codice, la trasmissione dei supporti avviene previa “autorizzazione” del PM che provvede su richiesta di parte ad inviare i DVD esplicitamente indicati. Copia dell’autorizzazione viene richiesta per l’accesso ai supporti.
Va sottolineato che il materiale captato viene riversato su supporti DVD che contengono ampi archi temporali e non sembra siano estraibili singoli progressivi o dati parziali.
La sala ascolto è gestita da personale di polizia giudiziaria, non abilitato a rilasciare attestazioni ai difensori, né a ricevere il deposito di atti o istanze; talvolta i locali dedicati agli avvocati sono chiusi per ragioni organizzative interne.
I supporti sono inviati dalla segreteria all’ufficio copie dove, una volta registrati, vengono trasmessi alla sala ascolto. Questi passaggi richiedono diversi giorni anche in ragione di problematiche organizzative del servizio dei commessi preposti al compito.
Qualora si verificassero disguidi o trasmissioni parziali, la relativa attestazione è di problematico ottenimento, si consiglia di inoltrare richiesta alla segreteria del PM ed anche a quella del Procuratore Capo.
Successivamente all’ascolto ed alla selezione dei RIT di interesse, l’eventuale richiesta di copia va inoltrata all’ufficio preposto dove i supporti devono ritornare.
La copia su CD comporta una spesa rilevante e, come si è detto, non è possibile estrarre copia parziale. Tuttavia, in forza delle decisioni della giustizia amministrativa (cfr. TAR Lazio n. 48711/2014 del 12 marzo 2014 – Consiglio di Stato n. 4408/2015 del 7 luglio 2015) “i “costi” del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell’Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare” e, pertanto, “può essere richiesto esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 323,04”, dunque se deve essere richiesta copia di diversi DVD è opportuno fornire una memoria esterna che comporta un unico pagamento.
La copia e il rilascio su un supporto fornito dalla difesa sono consentite previa specifica autorizzazione che viene richiesto al difensore di esibire e, se tali istanze non sono state esplicitate al momento della richiesta di accesso, bloccano ulteriormente la procedura.
È agevole immaginare come i tempi della procedura descritta siano incompatibili con le esigenze della difesa specie in sede di riesame, talune pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno inoltre gravato la difesa dell’onere di formulare istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis c.p.p., tuttavia decisioni più recenti (Cass. Sez. 6 penale n. 32391/2019) hanno escluso tale incombente “non potendosi far dipendere dal mancato esercizio di una facoltà prevista ad altro fine, nell’interesse dell’indagato, la valutazione della tempestività o meno di un adempimento gravante sul P.M. a tutela di prerogative difensive, fermo restando che non sono posti in relazione tra loro i tempi per la richiesta di differimento e quelli per l’assolvimento dell’obbligo da parte del P.M.”.
La Commissione della Camera Penale di Roma “Procedura Penale e giusto processo”, all’esito dell’approfondimento delle criticità riscontrate, proporrà soluzioni finalizzate ad assicurare modifiche normative e prassi organizzative che garantiscano l’esercizio effettivo di tutti i diritti della difesa.
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