Nuova legge sulla legittima difesa e patrocinio a spese dello Stato: osservazioni della Commissione Paola Rebecchi della CPR

Osservazioni della Commissione “Paola Rebecchi per la difesa di ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato” sull’art. 115 bis del DPR 115/2002 introdotto con la nuova legge in materia di legittima difesa

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La Commissione “Paola Rebecchi per la difesa di ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato” della Camera Penale di Roma, in seguito all’approvazione definitiva del testo di legge recante “Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni in materia di legittima difesa”, ritiene doveroso segnalare al Direttivo e, suo tramite, all’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato dell’Unione Camere Penali, alcune problematiche connesse all’introduzione del nuovo art. 115 bis DPR 115/2002 (TU Spese di Giustizia).

Per quanto in questa sede interessa, la norma in esame – rubricata “Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa” – prevede che siano liquidati nella misura e con le modalità previste dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato l’onorario e le spese spettanti al difensore di un soggetto nei cui confronti vengano emessi un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, non definitiva, per la ritenuta sussistenza della scriminante della legittima difesa di cui all’attuale art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p., o dell’eccesso colposo di legittima difesa nell’ipotesi dell’art. 55, comma 2 c.p. In tale caso, verranno liquidate al difensore anche eventuali spese documentate ed indennità di trasferta. Qualora in seguito sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna lo Stato vanterà il diritto di ripetere dal condannato le somme versate.

L’operazione di sartoria legislativa attuata con la recentissima riforma ha condotto ad introdurre la norma in esame nella Parte III del DPR 115/2002, dedicata al patrocinio a spese dello Stato, ed in particolare nel Titolo III, relativo alla “Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”, dopo la disposizione che disciplina la liquidazione degli onorari della persona ammessa al programma di protezione per i collaboratori di giustizia e prima delle previsioni in tema di liquidazione del compenso del difensore di ufficio.

Già ad una prima lettura l’art. 115 bis DPR 115/2002 mostra i segni del compromesso cui si è giunti durante i lavori preparatori tra chi auspicava l’introduzione di un’ammissione tout court al patrocinio a spese dello Stato nel solo caso di eccesso colposo nella legittima difesa e chi, invece, voleva garantire in ogni caso una forma di “solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime”, per tali intendendosi tutti i soggetti che abbiano agìto con la scriminate di cui all’attuale art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p.

Il risultato è un prodotto ibrido. La lettura dei lavori preparatori e l’analisi dei possibili effetti della nuova disciplina portano, infatti, a ritenere che attraverso l’art. 115 bis DPR 115/2002 sia stato introdotto un tertium genus di beneficio. La formulazione letterale e la collocazione sistematica della nuova norma fanno ritenere, invece, che sia stata introdotta la possibilità di procedere alla liquidazione degli onorari nella forma prevista dagli artt. 82 e 83 TU Spese di Giustizia a prescindere da un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In ogni caso, la liquidazione ex art. 115 bis DPR 115/2002, ancorata automaticamente al momento dell’emissione del provvedimento di archiviazione o di una sentenza non definitiva di assoluzione o proscioglimento, si differenzia da quella “ordinaria”, che deriva invece dall’ammissione al patrocinio di cui all’art. 76 commi 1- 4bis DPR 115/2002, da quella conseguente all’ammissione al beneficio prevista senza riferimento a limiti di reddito per i soggetti deboli e per le persone offese in relazione ad alcune categorie di reati, ex art. 76 commi 4 ter e ss. T.U. Spese di Giustizia, nonché da quella istituita per i difensori dei collaboratori di giustizia ai sensi dell’art. 115 DPR 115/2002.

Per la liquidazione ex art. 115 bis DPR 115/2002 è previsto il diritto dello Stato di ripetere le somme erogate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

La nuova norma suscita dunque numerosi quesiti:

– L’indagato/imputato come dovrebbe retribuire l’avvocato? Corrispondere l’anticipo e/o l’onorario durante le indagini e nel corso del processo, ovvero attendere gli esiti del giudizio?
– Come dovrebbe regolarsi l’avvocato nel caso in cui, all’esito del procedimento o del processo, il Giudice liquidasse gli onorari e le spese ex art. 115bis T.U. Spese di Giustizia?
– Il difensore, nel redigere il preventivo, dovrebbe rispettare i parametri del Patrocinio a spese dello Stato?
– L’onorario del difensore potrà essere liquidato ex art. 115 bis DPR 115/2002 solo se l’avvocato è iscritto allo speciale registro degli abilitati al Patrocinio dei non abbienti o a prescindere da tale iscrizione?
– Posto che non è prevista un’automatica ripetizione delle somme versate a titolo di liquidazione ex art. 115 bis DPR 115/2002 ma solo il “diritto” dello Stato di ripetere le somme, quali procedure sono state ipotizzate per garantire che il recupero dell’onorario e delle spese liquidate avvenga sempre, correttamente ed in modo uniforme?
– Il diritto di ripetere le somme erogate per il condannato sarà esercitato nei confronti di quest’ultimo o, nel periodo intercorrente tra il decreto di liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dal difensore spunteranno fantasiose interpretazioni dei Giudici e dei Funzionari dell’Ufficio Spese di Giustizia in danno, anche, dei difensori?
Gli interrogativi che sorgono a fronte della novella legislativa sono molti e certamente sono indicativi delle gravi difficoltà pratiche che s’incontreranno.

Vi è di più.

Oltre alla liquidabilità ex post degli onorari a prescindere dal reddito, l’art. 115 bis DPR 115/2002 prevede anche, in deroga all’articolo 82, comma 2 DPR 115/2002, che – come nel caso del difensore del collaboratore di giustizia – al difensore sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

Tali deroghe appaiono potenzialmente lesive dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, dal momento che non è dato capire la ratio di tale differenziazione rispetto ai soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di qualsiasi altro procedimento penale, ed ancor più rispetto ad altre persone nei cui confronti lo Stato dovrebbe manifestare altrettanta solidarietà quali, a mero titolo esemplificativo, le vittime di reati commessi da Pubblici Ufficiali o di reati rispetto ai quali i vertici di aziende partecipate dallo Stato abbiano delle responsabilità penali.

Non è questa la sede per esprimere valutazioni sulle scelte di politica legislativa che hanno riguardato la legittima difesa; tuttavia, non è possibile tacere a fronte del ricorso distorto allo strumento del patrocinio a spese dello Stato operato con la recentissima riforma.

L’art. 115 bis DPR 115/2002 introduce una sorta di meccanismo premiale, che si inserisce nella cornice della valorizzazione della legittima difesa operata con la novella normativa. E’ chiaro che, tolto il nomen iuris, detto strumento ha davvero poco a che fare con il patrocinio dei non abbienti, finalizzato all’altissimo compito di garantire i diritti di difesa a coloro i quali versano in condizioni di grave precarietà economica.

Sotto il profilo finanziario, peraltro, non può non rappresentarsi che la Commissione Bilancio del Senato ha ripetutamente manifestato le proprie difficoltà nell’individuare i fondi per la copertura finanziaria necessaria a far fronte all’introduzione di questa nuova forma di “solidarietà dello Stato”. Sul punto l’art. 115 bis DPR 115/2002 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della norma, valutati in 590.940 euro annui da stanziarsi a decorrere dal 2019, si debba provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Ebbene, appare fondamentale rilevare che la situazione attuale del patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, caratterizzata da gravissimi ritardi nell’effettivo pagamento delle somme liquidate ai difensori, è talmente drammatica da imporre di ricorrere a tutti i fondi ministeriali disponibili.

Le circostanze evidenziate impongono una concreta presa di posizione della Camera Penale di Roma, con l’auspicio che possa instaurarsi un confronto istituzionale sul nuovo art. 115 bis DPR 115/2002, volto a delineare linee guida che scongiurino il rischio di prassi interpretative distorte.

Avv. Vincenzo Comi ​​​​​​Avv. Marina Lo Faro
Referente per il Direttivo ​​​​​Coordinatore della Commissione​​​
Avv. Valentina Bevilacqua
Avv. Serena Gentili
Responsabili della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato

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