QUANDO IL GIP DECIDE CHE IL DIFENSORE È SOLO UN COSTO!

Dopo aver letto un dispositivo che comminava una pena non ben definita, dopo aver letto una esclamazione perentoria in una sentenza di legittimità, leggiamo ora anche di suggerimenti nei confronti di un indagato da parte di un solerte gip.

Non senza una certa sorpresa, infatti abbiamo constatato cosa scrive in un avviso un Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, alle parti con la notifica della fissazione della udienza camerale per la richiesta di archiviazione del procedimento.

Nell’avviso si legge (peraltro in grassetto così non può sfuggire…) che all’indagato, qualora non abbia inteso nominare un difensore di fiducia, lui – il Giudice – è, per legge, obbligato a nominargliene uno d’ufficio. E che, a differenza dello stesso Giudice, obbligato a presenziare, il difensore non è tenuto allo stesso onere di presenza (!).

Quindi, caro il mio indagato, sembra dire questo giudice, qualora volessi “risparmiare” senza “trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio”, avvisa il difensore (e ti spiego io come….) che ti ho dovuto citare, ma che non hai interesse a che il difensore (che non ti sei scelto), partecipi al posto tuo all’udienza.

Ora è, ovviamente, corretto il riferimento al diritto delle parti a non partecipare all’udienza ai sensi del 127 codice di rito; quello che troviamo assolutamente incongruo è il messaggio veicolato in quelle poche righe.

Dimentica di scrivere, infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari, che la valutazione sulla partecipazione o meno – che se non obbligatoria è, pur sempre, consentita – non può che essere effettuata da un tecnico, e quindi da un avvocato, mancando all’indagato, di norma, la competenza in materia.

Dimentica lo stesso gip, che per poter effettuare questa valutazione, il difensore ha l’onere di accedere al fascicolo e provvedere allo studio degli atti.

Dimentica lo stesso gip, che l’udienza susseguente una richiesta di archiviazione viene fissata se c’è un opposizione della persona offesa, ovvero se il GIP non ritiene di accogliere la richiesta della procura e quindi non è affatto un passaggio senza “conseguenze”.

E allora, caro sig. Gip, se si sente la necessità di avvisare l’indagato di diritti e facoltà, che almeno lo si faccia correttamente: si spieghi che, in determinati casi, è opportuno “difendersi” anche nell’udienza camerale, unica sede per rispondere su eventuali memorie delle controparti e contrastare i documenti che possono essere stati prodotti, prima che magari, lo stesso giudice così premuroso, ordini al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione, come sicuramente noto anche all’obbligato Giudice.

Partecipare o meno con il patrocinio di un difensore non è quindi decisione da prendere alla leggera, e tanto meno alla sola luce di ragioni economiche (anche noi usiamo il grassetto!)

E allora, se si sente la necessità di avvisare l’indagato di diritti e facoltà, che almeno lo si faccia correttamente: si spieghi che, in determinati casi, è opportuno “difendersi” anche nell’udienza camerale.

Perché la difesa tecnica, sia essa quella espletata dal difensore d’ufficio sia essa quella espletata dal difensore di fiducia, non può essere e non deve essere ridotta al risparmio di un onorario e, di conseguenza, svilita e suggerita, nei termini di rinunciare alla propria difesa da parte di qualsivoglia Giudice.

Speriamo solo non sia vero, e speriamo anche che l’avviso così concepito non sia stato partorito in una riunione collegiale di quell’ufficio.

Valuteremo le ulteriori azioni da intraprendere.

 

Il Direttivo della Camera Penale di Roma

(con la collaborazione della commissione per la difesa d’ufficio Paola Rebecchi)

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